Art. 108.
    (Presentazione del manifesto di partenza delle dogane estere)

  Quando  la nave giunge da porti esteri nei quali viene rilasciato o
dalla  autorita'  doganale  o  da  quella  portuaria  il manifesto di
partenza,  puo' essere prescritto che questo manifesto sia presentato
dal capitano in luogo del manifesto del carico.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  le  finanze,  e'  stabilito per quali navi e per quali
provenienze la presentazione del manifesto di partenza sopra indicato
e' obbligatoria.
  Per  le  navi provenienti da porti esteri nei quali non si rilascia
il manifesto di partenza puo' essere prescritto, mediante decreto del
Presidente  della  Repubblica,  che  il  capitano  sia  munito  di un
manifesto del carico vidimato dall'autorita' consolare italiana.