Art. 109.
               (Termine per la consegna del manifesto)

  Quando  la  nave  e'  ammessa  a  libera pratica, il manifesto deve
essere  consegnato  entro  ventiquattr'ore dall'approdo, salvo i piu'
brevi  termini  stabiliti  per le navi cariche in tutto o in parte di
sali o di tabacchi.
  Se  l'arrivo  si  verifica  di notte, le ventiquattro ore decorrono
dallo spuntare del sole.
  Qualora  la nave sia messa sotto sorveglianza sanitaria, secondo le
disposizioni  di  sanita'  marittima,  il  capitano  deve dichiararlo
verbalmente  agli  agenti  della  dogana,  i  quali redigono processo
verbale.
  Se  la  nave  e'  sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere
consegnato  alla  dogana entro ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo
dell'autorita' sanitaria.