Art. 11.
                        (Orario delle dogane)

  L'intendente di finanza, sentito il capo del compartimento doganale
e  tenuto  conto  delle  vigenti  disposizioni  che regolano l'orario
giornaliero di servizio del personale doganale nonche' delle esigenze
e  delle  consuetudini  del  commercio  e  dei  traffici,  stabilisce
l'orario  normale  di  funzionamento  delle  dogane  e  delle sezioni
doganali della provincia.
  Il  capo  della  dogana ha facolta' di consentire che, su richiesta
degli  operatori,  siano  compiute operazioni doganali oltre l'orario
normale  stabilito  in  base  al precedente comma, nonche' operazioni
doganali  presso  i  depositi o gli stabilimenti degli operatori o in
altri  luoghi  da  essi  indicati.  Salvo quanto previsto nel secondo
comma  dell'articolo 16, tali operazioni possono essere consentite in
ore  notturne  solo  se i locali e le aree in cui debbono effettuarsi
siano adeguatamente illuminati.