Art. 110.
               (Effetti della mancanza del manifesto)

  In  caso  di  rifiuto  o  di  mancata  esibizione, entro il termine
stabilito,  del  manifesto  e  degli  altri  documenti prescritti, la
dogana,  indipendentemente dalle sanzioni applicabili, ha facolta' di
ordinare  che  le  merci  siano  scaricate  per  essere custodite nei
magazzini doganali o in altri locali a rischio e spese del capitano.