Art. 110. (Effetti della mancanza del manifesto) In caso di rifiuto o di mancata esibizione, entro il termine stabilito, del manifesto e degli altri documenti prescritti, la dogana, indipendentemente dalle sanzioni applicabili, ha facolta' di ordinare che le merci siano scaricate per essere custodite nei magazzini doganali o in altri locali a rischio e spese del capitano.