Art. 111. 
                (Sbarco e presentazione delle merci) 
 
  Per lo sbarco e per la presentazione delle  merci  alla  dogana  il
capitano deve esibire, insieme con il manifesto del carico, una copia
di esso compilata  in  lingua  italiana  sul  modello  stabilito  dal
Ministero delle finanze, nonche' le polizze di carico. 
  Detta copia e' denominata manifesto delle merci arrivate. 
  Il capitano deve rendere conto, ad  ogni  richiesta  della  dogana,
delle merci inscritte a manifesto. 
  Di regola, in ogni porto devono essere sbarcate e  presentate  alla
dogana le merci che secondo il manifesto vi sono destinate. 
  Riguardo alle merci,  che  per  essere  destinate  ad  altro  porto
rimangono a bordo, la dogana ha facolta' di disporre  un  particolare
servizio di vigilanza sulla nave e di  adottare  tutte  quelle  altre
cautele che ritenga opportune. 
  Le merci che dal manifesto risultano destinate  ad  un  determinato
porto nazionale, non possono essere  rispedite  allo  estero  con  la
stessa nave se di stazza netta di cinquanta  tonnellate  o  meno,  ma
possono essere fatte proseguire per altro porto dello Stato osservate
le disposizioni dell'art. 141, ultimo comma. 
  Con l'osservanza delle stesse disposizioni devono  essere  respinte
all'estero o fatte proseguire per altra dogana le merci presentate  a
dogana non abilitata a compiere l'operazione doganale  che  per  esse
viene richiesta.