Art. 113.
       (Passaggio del confine in entrata. Aeroporti doganali)

  Ogni   comandante   di  aeromobile,  anche  nazionale,  proveniente
dall'estero  e'  obbligato  ad  attraversare  il confine dello spazio
aereo  sottoposto  alla  sovranita'  dello  Stato  nei punti che sono
determinati  dalle  disposizioni  per  la  navigazione  aerea,  e  ad
effettuare  la  discesa,  osservando le disposizioni anzidette, in un
aeroporto doganale.
  Gli aeroporti doganali sono designati dal Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile, di concerto con il Ministero delle finanze.