Art. 113. (Passaggio del confine in entrata. Aeroporti doganali) Ogni comandante di aeromobile, anche nazionale, proveniente dall'estero e' obbligato ad attraversare il confine dello spazio aereo sottoposto alla sovranita' dello Stato nei punti che sono determinati dalle disposizioni per la navigazione aerea, e ad effettuare la discesa, osservando le disposizioni anzidette, in un aeroporto doganale. Gli aeroporti doganali sono designati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministero delle finanze.