Art. 114.
                (Atterraggi forzati degli aeromobili)

  Il  comandante  di  un  aeromobile,  il  quale  per  forza maggiore
attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve
atterrare  nell'aeroporto  doganale  piu' vicino, situato sulla rotta
seguita.   Questa   norma   deve   essere   osservata   anche  quando
l'aeromobile,  pur  avendo  attraversato  il confine in uno dei punti
prescritti,  sia  nell'impossibilita', per forza maggiore, di seguire
la rotta regolamentare.
  Nel   caso  di  approdo  forzato  fuori  degli  aeroporti  doganali
stabiliti,  il  comandante  dell'aeromobile deve denunciare, entro il
piu'  breve  termine,  l'avvenuto  atterraggio al piu' vicino ufficio
doganale  o  comando  della  guardia  di  finanza  od altro organo di
polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne
autorizzazione  a  ripartire.  L'autorita'  avvertita, che non sia la
dogana  o  la guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione
ad una di queste autorita'.