Art. 114. (Atterraggi forzati degli aeromobili) Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale piu' vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilita', per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare. Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il piu' breve termine, l'avvenuto atterraggio al piu' vicino ufficio doganale o comando della guardia di finanza od altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorita' avvertita, che non sia la dogana o la guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorita'.