Art. 115.
                 (Obbligo del manifesto del carico)

  I  comandanti  di  aeromobili provenienti dall'estero devono essere
muniti  del  manifesto  del  carico al passaggio del confine, salvi i
casi di esonero.
  Il  manifesto del carico dev'essere subito consegnato alla dogana e
con  esso  deve  essere  presentato,  per  i  necessari riscontri, il
giornale  di  rotta  prescritto dalle disposizioni per la navigazione
aerea.
  Tale  manifesto sara' quello autenticato dalle autorita' estere, se
l'aeromobile  proviene  da  localita'  nelle  quali  il manifesto sia
prescritto.
  Quando circostanze speciali lo esigano, puo' essere stabilito che i
comandanti  di  aeromobili provenienti da determinate localita' siano
muniti  di manifesto vidimato dall'autorita' consolare italiana delle
localita' stesse.
  Per  gli  aeromobili  provenienti  da  un aeroporto dello Stato, il
manifesto da presentare e' quello prescritto dall'art. 124.
  La  dogana  ha  facolta'  di chiedere al comandante dell'aeromobile
tutti gli altri documenti di bordo.