Art. 116.
                (Requisiti del manifesto del carico)

  Il manifesto del carico deve indicare:
    a)  la  marca  di nazionalita' e quella di immatricolazione e gli
altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile;
    b)  il  nome,  il  cognome,  la  residenza  e la nazionalita' del
comandante e il numero del suo brevetto;
    c) il luogo di provenienza;
    d)  l'indicazione sommaria del carico e cioe': numero, qualita' e
marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la
destinazione delle merci;
    e) la descrizione delle provviste di bordo (qualita' dei generi e
quantita' netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti;
    f) il numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le
merci.
  Il  manifesto  dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni,
cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante o
da chi per esso immediatamente dopo l'ultima iscrizione.
  Non  e'  obbligatoria  l'iscrizione  sul  manifesto dei bagagli che
portano  i  viaggiatori,  purche' non si tratti di colli commerciali.
Nemmeno  e'  richiesta  l'iscrizione  sul  manifesto degli oggetti di
dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da
apposito inventario firmato dal comandante.
  Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non
e' accettato dalla dogana ed, in ogni caso, agli effetti del presente
testo unico si considera come non presentato.