Art. 117. (Aeromobili viaggianti senza merci a bordo) Il Ministero delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, puo' stabilire che gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.