Art. 117.
             (Aeromobili viaggianti senza merci a bordo)

  Il  Ministero  delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni
interessate, puo' stabilire che gli aeromobili viaggianti senza merci
a  bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' dello Stato
possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.