Art. 118.
                      (Uscita per via di terra)

  Le  merci in uscita dal territorio doganale per via di terra devono
essere presentate ad una dogana di confine. Se la dogana predetta non
e'  situata  sulla linea doganale, le merci devono essere trasportate
sul punto di attraversamento della linea doganale, percorrendo, senza
deviare, la strada stabilita a norma dell'art. 9, primo comma.
  Se  le  merci  sono presentate ad una dogana internazionale esse si
considerano   uscite   dal  territorio  doganale  quando  sono  state
licenziate  dai  servizi doganali nazionali per il passaggio a quelli
esteri.
  Se l'uscita si verifica con l'introduzione nei luoghi assimilati ai
territori  extra-doganali  di  cui al penultimo comma dell'art. 2, le
merci devono essere presentate alla dogana competente per territorio.