Art. 119.
                        (Uscita per i laghi)

  Le  merci  in uscita dal territorio doganale per i laghi di confine
devono essere presentate alle dogane poste nei punti di approdo delle
sponde nazionali dei laghi stessi.
  Le  merci  anzidette  si  intendono  uscite dal territorio doganale
quando  il  natante che le trasporta attraversa la linea doganale. Se
l'imbarco  avviene  nel  tratto  della  sponda  nazionale del lago di
Lugano  fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, le merci si intendono uscite
dal territorio doganale nel momento dello imbarco medesimo.