Art. 12. (Disposizioni relative al personale delle dogane) Per esigenze di servizio i capi dei compartimenti doganali possono disporre, nell'ambito del compartimento, distacchi ed invii in missione di personale doganale per periodi non superiori ad un mese, informandone tempestivamente il Ministero e le intendenze di finanza interessate. I posti di ufficiale e di commesso nei ruoli del personale delle dogane sono conferiti, nei limiti della meta' del numero disponibile, ai sensi rispettivamente dell'art. 352, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo unico della legge 4 febbraio 1958, n. 94. I posti da conferirsi ai sensi delle predette disposizioni che restassero non utilizzati per mancanza di aspiranti ovvero per rinuncia o per decadenza dalla nomina e la rimanente meta' dei posti disponibili sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi, fatte salve le riserve di posti previste da altre leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini. Coloro che vengono immessi nei ruoli organici delle carriere del personale delle dogane devono essere assegnati, salvo casi eccezionali, presso una dogana avente sede in una delle circoscrizioni limitrofe al confine terrestre o in un'isola distante oltre dieci miglia marine dalle coste della penisola e prestarvi effettivo servizio per almeno tre anni. In caso di insufficienza di personale doganale, la reggenza di piccole dogane di terza categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico puo' essere affidata, con provvedimento del Ministro per le finanze, a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza. Salvo casi particolari, il funzionamento dei posti doganali e dei posti di osservazione e' assicurato dai comandi di brigata del Corpo predetto competenti per territorio.