Art. 12.
          (Disposizioni relative al personale delle dogane)

  Per  esigenze di servizio i capi dei compartimenti doganali possono
disporre,  nell'ambito  del  compartimento,  distacchi  ed  invii  in
missione  di personale doganale per periodi non superiori ad un mese,
informandone  tempestivamente il Ministero e le intendenze di finanza
interessate.
  I  posti  di  ufficiale e di commesso nei ruoli del personale delle
dogane sono conferiti, nei limiti della meta' del numero disponibile,
ai  sensi rispettivamente dell'art. 352, primo comma, del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  e  dell'articolo unico della legge 4 febbraio
1958,   n.  94.  I  posti  da  conferirsi  ai  sensi  delle  predette
disposizioni  che restassero non utilizzati per mancanza di aspiranti
ovvero per rinuncia o per decadenza dalla nomina e la rimanente meta'
dei  posti  disponibili  sono  conferiti  mediante i normali pubblici
concorsi,  fatte  salve  le  riserve di posti previste da altre leggi
speciali a favore di particolari categorie di cittadini.
  Coloro  che  vengono  immessi nei ruoli organici delle carriere del
personale   delle   dogane   devono   essere  assegnati,  salvo  casi
eccezionali,   presso   una   dogana   avente   sede   in  una  delle
circoscrizioni  limitrofe al confine terrestre o in un'isola distante
oltre  dieci  miglia  marine  dalle  coste della penisola e prestarvi
effettivo servizio per almeno tre anni.
  In  caso  di  insufficienza  di  personale doganale, la reggenza di
piccole   dogane   di  terza  categoria  e  di  sezioni  doganali  di
modestissimo  traffico  puo'  essere  affidata, con provvedimento del
Ministro  per  le finanze, a sottufficiali del Corpo della guardia di
finanza.
  Salvo  casi  particolari, il funzionamento dei posti doganali e dei
posti  di osservazione e' assicurato dai comandi di brigata del Corpo
predetto competenti per territorio.