Art. 120. (Manifesto di partenza rilasciato dalle dogane nazionali) Il capitano della nave, prima di partire dal porto, deve presentare alla dogana, per la vidimazione, il manifesto di partenza ed una copia di esso. Detto manifesto deve essere compilato sul modello stabilito dal Ministero delle finanze. Nel manifesto di partenza devono essere inscritte tutte le merci che costituiscono il carico, tenendo distinte quelle estere da quelle nazionali. Dovranno, inoltre, essere tenute distinte le merci rimaste a bordo da quelle imbarcate o ricevute di trasbordo. Ogni partita di merce deve trovare riscontro nei rispettivi documenti doganali, dei quali va fatta menzione nel manifesto. Fanno eccezione a questo obbligo le merci estere rimaste a bordo, perche' originariamente destinate ad altro porto dello Stato o all'estero, per le quali basta l'iscrizione a manifesto.