Art. 120. 
      (Manifesto di partenza rilasciato dalle dogane nazionali) 
 
  Il capitano della nave, prima di partire dal porto, deve presentare
alla dogana, per la vidimazione, il  manifesto  di  partenza  ed  una
copia di esso. Detto manifesto  deve  essere  compilato  sul  modello
stabilito dal Ministero delle finanze. 
  Nel manifesto di partenza devono essere inscritte  tutte  le  merci
che costituiscono il carico, tenendo distinte quelle estere da quelle
nazionali. Dovranno, inoltre, essere tenute distinte le merci rimaste
a bordo da quelle imbarcate o ricevute di trasbordo. 
  Ogni  partita  di  merce  deve  trovare  riscontro  nei  rispettivi
documenti doganali, dei quali va fatta menzione nel manifesto.  Fanno
eccezione a questo obbligo le merci estere rimaste a  bordo,  perche'
originariamente destinate ad altro porto dello  Stato  o  all'estero,
per le quali basta l'iscrizione a manifesto.