Art. 121. 
(Dispensa dal manifesto di partenza. Lasciapassare  per  manifesto  e
                manifesto con validita' trimestrale) 
 
  E' dispensato dalla presentazione  del  manifesto  di  partenza  il
capitano che trasporta merci  in  cabotaggio  e  provviste  di  bordo
nazionali o nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore  a
venti  tonnellate.  Egli  deve  provvedersi  del  lasciapassare   per
manifesto. L'amministrazione puo', in  casi  speciali,  dispensare  i
capitani anche dall'obbligo del lasciapassare per manifesto. 
  Puo', altresi', essere autorizzata la vidimazione del manifesto  di
partenza valevole per piu' viaggi fino a tre mesi, per navi di stazza
netta superiore a  20  tonnellate,  con  le  quali  vengono  compiute
operazioni nei limiti fissati nel comma precedente.