Art. 121. (Dispensa dal manifesto di partenza. Lasciapassare per manifesto e manifesto con validita' trimestrale) E' dispensato dalla presentazione del manifesto di partenza il capitano che trasporta merci in cabotaggio e provviste di bordo nazionali o nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore a venti tonnellate. Egli deve provvedersi del lasciapassare per manifesto. L'amministrazione puo', in casi speciali, dispensare i capitani anche dall'obbligo del lasciapassare per manifesto. Puo', altresi', essere autorizzata la vidimazione del manifesto di partenza valevole per piu' viaggi fino a tre mesi, per navi di stazza netta superiore a 20 tonnellate, con le quali vengono compiute operazioni nei limiti fissati nel comma precedente.