Art. 122. (Stazza netta delle navi) Le merci estere destinate all'estero possono uscire dal territorio doganale dello Stato per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto in materia di imbarco di generi per provvista di bordo. La precedente disposizione si applica anche per le merci in uscita dai depositi franchi di cui all'articolo 164.