Art. 123. (Permesso di partenza) E' vietato ai capitani di far partire la nave dal porto o dalla rada senza il permesso scritto della dogana e dell'autorita' marittima del porto, le quali non debbono rilasciarlo se non e' stato reso interamente conto delle, merci inscritte a manifesto e non e' provato il pagamento dei diritti marittimi.