Art. 123. 
                       (Permesso di partenza) 
 
  E' vietato ai capitani di far partire la nave  dal  porto  o  dalla
rada  senza  il  permesso  scritto  della  dogana  e   dell'autorita'
marittima del porto, le quali non debbono rilasciarlo se non e' stato
reso interamente conto delle, merci inscritte a manifesto  e  non  e'
provato il pagamento dei diritti marittimi.