Art. 126.
      (Merci vincolate a documento di trasporto internazionale)

  Il  Ministro  per  le  finanze puo' consentire che alla entrata nel
territorio  doganale  di  merci  scortate  da  documento di trasporto
internazionale  si  prescinda  dall'espletamento  degli adempimenti e
delle  formalita'  doganali di confine, compresi quelli di competenza
della  guardia  di  finanza, e che le merci stesse siano direttamente
inoltrate   all'ufficio  doganale  della  localita'  di  destinazione
indicata nel documento medesimo.
  Il Ministro per le finanze puo' altresi' consentire che alla uscita
dal  territorio, doganale di merci scortate da documento di trasporto
internazionale   si   prescinda   dall'espletamento  degli  anzidetti
adempimenti e formalita'.
  Sono ammessi alle facilitazioni previste nei precedenti commi anche
i  trasporti  relativi a merci destinate alle imprese di cui all'art.
232 ovvero a merci spedite dalle imprese di cui all'art. 235.
  Nei casi considerati nei precedenti commi il documento di trasporto
e'  riconosciuto  valido  quale documento doganale; lo esito doganale
del  trasporto  e' accertato sulla base delle scritture delle aziende
di  trasporto,  tenute  anche  presenti  le  condizioni  e  modalita'
stabilite in seno agli organi delle Comunita' europee o in altra sede
internazionale.  E' fatta salva in ogni caso la facolta' degli organi
finanziari  di  eseguire  controlli diretti sulle merci nel corso del
trasporto, qualora sussistano sospetti di irregolarita' o di abusi.
  In  caso  di  irregolarita'  verificatesi nel corso del trasporto e
sempreche'  non  si rendano applicabili le disposizioni dello art. 37
il vettore risponde del pagamento dei diritti doganali gravanti sulla
merce  mancante, accertati e liquidati secondo il trattamento proprio
della  merce stessa, determinato in base agli elementi rilevabili dai
documenti  di  trasporto o commerciali e con riferimento alla data in
cui  la  irregolarita'  si  e'  verificata;  ove  non  sia  possibile
accertare   tale   data,   i  diritti  doganali  sono  liquidati  con
riferimento  alla data in cui l'irregolarita' e' stata constatata. E'
fatta salva la contestazione di eventuali violazioni accertate.
  Possono  essere  escluse  dalle  predette facilitazioni determinate
merci  per  fini di tutela degli interessi erariali ovvero per motivi
di   carattere   militare,  sanitario,  fitopatologico,  di  pubblica
sicurezza o di tutela del patrimonio artistico.