Art. 126. (Merci vincolate a documento di trasporto internazionale) Il Ministro per le finanze puo' consentire che alla entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale si prescinda dall'espletamento degli adempimenti e delle formalita' doganali di confine, compresi quelli di competenza della guardia di finanza, e che le merci stesse siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della localita' di destinazione indicata nel documento medesimo. Il Ministro per le finanze puo' altresi' consentire che alla uscita dal territorio, doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale si prescinda dall'espletamento degli anzidetti adempimenti e formalita'. Sono ammessi alle facilitazioni previste nei precedenti commi anche i trasporti relativi a merci destinate alle imprese di cui all'art. 232 ovvero a merci spedite dalle imprese di cui all'art. 235. Nei casi considerati nei precedenti commi il documento di trasporto e' riconosciuto valido quale documento doganale; lo esito doganale del trasporto e' accertato sulla base delle scritture delle aziende di trasporto, tenute anche presenti le condizioni e modalita' stabilite in seno agli organi delle Comunita' europee o in altra sede internazionale. E' fatta salva in ogni caso la facolta' degli organi finanziari di eseguire controlli diretti sulle merci nel corso del trasporto, qualora sussistano sospetti di irregolarita' o di abusi. In caso di irregolarita' verificatesi nel corso del trasporto e sempreche' non si rendano applicabili le disposizioni dello art. 37 il vettore risponde del pagamento dei diritti doganali gravanti sulla merce mancante, accertati e liquidati secondo il trattamento proprio della merce stessa, determinato in base agli elementi rilevabili dai documenti di trasporto o commerciali e con riferimento alla data in cui la irregolarita' si e' verificata; ove non sia possibile accertare tale data, i diritti doganali sono liquidati con riferimento alla data in cui l'irregolarita' e' stata constatata. E' fatta salva la contestazione di eventuali violazioni accertate. Possono essere escluse dalle predette facilitazioni determinate merci per fini di tutela degli interessi erariali ovvero per motivi di carattere militare, sanitario, fitopatologico, di pubblica sicurezza o di tutela del patrimonio artistico.