Art. 127.
(Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto
                       di operazioni doganali)

  Il Ministro per le finanze puo' autorizzare enti pubblici e privati
ad istituire e gestire in localita' interne di notevole importanza ai
fini  dei  traffici  con  l'estero  speciali  centri  di  raccolta  e
smistamento  di  merci  che  devono  formare  oggetto  di  operazioni
doganali.
  Salvo  quanto  previsto nel precedente articolo, lo stesso Ministro
ha  facolta'  di  consentire  che,  qualora  sia  possibile  adottare
adeguate  misure a tutela degli interessi fiscali, per i trasporti in
entrata diretti ai centri predetti e per quelli in uscita provenienti
da  tali  centri  si  prescinda,  all'atto dell'attraversamento della
linea  doganale,  dagli adempimenti e formalita' doganali di confine,
compresi  quelli  di  competenza della guardia di finanza, e che tali
adempimenti e formalita' siano espletati a cura degli organi doganali
funzionanti presso i centri medesimi.