Art. 127. (Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali) Il Ministro per le finanze puo' autorizzare enti pubblici e privati ad istituire e gestire in localita' interne di notevole importanza ai fini dei traffici con l'estero speciali centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali. Salvo quanto previsto nel precedente articolo, lo stesso Ministro ha facolta' di consentire che, qualora sia possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, per i trasporti in entrata diretti ai centri predetti e per quelli in uscita provenienti da tali centri si prescinda, all'atto dell'attraversamento della linea doganale, dagli adempimenti e formalita' doganali di confine, compresi quelli di competenza della guardia di finanza, e che tali adempimenti e formalita' siano espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i centri medesimi.