Art. 128. (Vendita di prodotti allo stato estero ai viaggiatori in uscita dallo Stato) Le amministrazioni, gli enti e le imprese esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade ed autostrade possono essere autorizzati ad istituire e gestire direttamente od a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine ed in prossimita' dei transiti internazionali stradali ed autostradali, speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero delle finanze, che stabilisce di volta in volta le modalita' di gestione dello spaccio; il rilascio e' subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.