Art. 128.
(Vendita di prodotti allo stato estero ai viaggiatori in uscita dallo
                               Stato)

  Le   amministrazioni,  gli  enti  e  le  imprese  esercenti  porti,
aeroporti,  ferrovie, strade ed autostrade possono essere autorizzati
ad istituire e gestire direttamente od a mezzo di loro concessionari,
rispettivamente  nell'ambito  di  stazioni  marittime, aeroportuali e
ferroviarie  di confine ed in prossimita' dei transiti internazionali
stradali   ed   autostradali,  speciali  negozi  per  la  vendita  ai
viaggiatori  in  uscita  dallo Stato di prodotti allo stato estero in
esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del
territorio doganale.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  Ministero delle finanze, che
stabilisce  di volta in volta le modalita' di gestione dello spaccio;
il  rilascio  e'  subordinato  alla  condizione che il servizio possa
svolgersi  senza  pregiudizio  per  gli  interessi  fiscali  e  senza
intralcio allo scorrimento del traffico.