Art. 129. (Esonero dall'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti delle navi e degli aeromobili) Le precedenti disposizioni che prevedono per i capitani delle navi l'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti all'arrivo ed alla partenza non sono applicabili nei confronti delle navi da diporto e militari, sia italiane che straniere, nonche' nei confronti delle barche da pesca e delle navi adibite al trasporto di merci diverse dai generi di monopolio spedite in cabotaggio. Le precedenti disposizioni che prevedono per i comandanti degli aeromobili l'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti all'arrivo ed alla partenza non sono applicabili nei confronti degli aeromobili militari e da turismo, sia italiani sia stranieri, nonche' nei confronti degli aeromobili delle imprese italiane e straniere esercenti servizi regolari di trasporto aereo di linea. Il Ministero delle finanze puo' stabilire l'esonero dall'obbligo anzidetto anche per altre determinate categorie di navi ed aeromobili. Per le merci sbarcate dai natanti e dagli aeromobili di cui ai precedenti commi deve essere presentata, in luogo del manifesto, la dichiarazione sommaria prevista nell'art. 94.