Art. 129.
(Esonero dall'obbligo  della  compilazione  e della presentazione dei
              manifesti delle navi e degli aeromobili)

  Le  precedenti disposizioni che prevedono per i capitani delle navi
l'obbligo  della  compilazione  e  della  presentazione dei manifesti
all'arrivo  ed alla partenza non sono applicabili nei confronti delle
navi  da  diporto e militari, sia italiane che straniere, nonche' nei
confronti  delle barche da pesca e delle navi adibite al trasporto di
merci diverse dai generi di monopolio spedite in cabotaggio.
  Le  precedenti  disposizioni  che  prevedono per i comandanti degli
aeromobili  l'obbligo  della  compilazione  e della presentazione dei
manifesti  all'arrivo  ed  alla  partenza  non  sono  applicabili nei
confronti  degli  aeromobili  militari e da turismo, sia italiani sia
stranieri,  nonche'  nei  confronti  degli  aeromobili  delle imprese
italiane e straniere esercenti servizi regolari di trasporto aereo di
linea.
  Il  Ministero  delle  finanze puo' stabilire l'esonero dall'obbligo
anzidetto   anche   per   altre  determinate  categorie  di  navi  ed
aeromobili.
  Per  le  merci  sbarcate  dai  natanti e dagli aeromobili di cui ai
precedenti  commi  deve essere presentata, in luogo del manifesto, la
dichiarazione sommaria prevista nell'art. 94.