Art. 13.
(Edifici in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale)

  E'  vietato  di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie,
sia provvisorie sia permanenti, o di stabilire manufatti galleggianti
in  prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, nonche'
di  spostare  o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione
del capo della circoscrizione doganale.
  La  predetta  autorizzazione  ha  carattere  autonomo  e non rimane
assorbita da quelle di altre autorita', quando siano prescritte.