Art. 130.
(Uscita di merci dal territorio doganale per via marittima ed aerea)

  Le   merci  spedite  all'estero  per  via  marittima  ed  aerea  si
considerano uscite dal territorio doganale salvo prova contraria, nel
momento  dell'imbarco  sulle navi e sugli aeromobili, ancorche' siano
previsti  successivi  scali delle navi e degli aeromobili predetti in
altri porti ed aeroporti dello Stato.
  Il   Ministero  delle  finanze,  in  relazione  alle  esigenze  dei
traffici,  puo'  stabilire  che,  con l'adozione di adeguate misure a
tutela  degli  interessi fiscali, la presunzione di cui al precedente
comma  sussista  anche quando siano previsti trasbordi delle merci su
altre navi od aeromobili nei successivi scali in territorio nazionale
nonche'  quando  l'imbarco sulle navi avvenga nei punti di approdo su
fiumi, canali interni ed idrovie navigabili fino al mare.