Art. 131.
                   (Merci fluenti entro tubazioni)

  Le  merci  estere  e  nazionali  che,  provenienti  dal  territorio
doganale,   attraversano  la  linea  doganale  entro  tubazioni  sono
considerate,   salvo   prova  contraria,  uscite  rispettivamente  in
transito  o riesportazione ed in esportazione definitiva o temporanea
nel  momento  in  cui, sotto il controllo degli organi finanziari del
luogo  di  diretta  partenza  per  l'estero,  vengono  immesse  nelle
tubazioni  stesse.  La  relativa bolletta doganale viene rilasciata e
perfezionata dai competenti organi del predetto luogo di partenza.
  Le  disposizioni  di  cui  al  comma precedente si applicano solo a
condizione  che la sistemazione, il funzionamento ed il suggellamento
degli  impianti  siano  riconosciuti  regolari  dalla amministrazione
finanziaria.
  Il  Ministero  delle  finanze puo' consentire che, sotto osservanza
delle condizioni da esso stabilite, nel luogo di diretta partenza per
l'estero  siano  promiscuamente  immessi  nelle tubazioni prodotti di
classificazione e di posizione doganali diverse.