Art. 131. (Merci fluenti entro tubazioni) Le merci estere e nazionali che, provenienti dal territorio doganale, attraversano la linea doganale entro tubazioni sono considerate, salvo prova contraria, uscite rispettivamente in transito o riesportazione ed in esportazione definitiva o temporanea nel momento in cui, sotto il controllo degli organi finanziari del luogo di diretta partenza per l'estero, vengono immesse nelle tubazioni stesse. La relativa bolletta doganale viene rilasciata e perfezionata dai competenti organi del predetto luogo di partenza. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo a condizione che la sistemazione, il funzionamento ed il suggellamento degli impianti siano riconosciuti regolari dalla amministrazione finanziaria. Il Ministero delle finanze puo' consentire che, sotto osservanza delle condizioni da esso stabilite, nel luogo di diretta partenza per l'estero siano promiscuamente immessi nelle tubazioni prodotti di classificazione e di posizione doganali diverse.