Art. 132. (Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attivita) I macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonche' nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di ricupero marittimo, sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando vengono direttamente avviati nelle zone di impiego su natanti di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in attesa dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguono i lavori predetti. Nelle basi operative a terra e' consentito procedere alla manipolazione, allo assiemaggio, alla riparazione ed alla lavorazione dei macchinari, materiali e prodotti di cui al comma precedente. Per la tutela degli interessi fiscali il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalita' per la istituzione e la gestione delle basi operative a terra, disciplina il movimento dei macchinari, materiali e prodotti di cui al primo comma fra le basi predette ed i luoghi di imbarco e sbarco nonche' fra tali luoghi e le zone di impiego e prescrive le misure da adottarsi per la vigilanza.