Art. 132.
(Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari
                              attivita)

  I  macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere
impiegati  o  consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle
attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  giacimenti
sottomarini  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi e di altre sostanze
minerali, nonche' nella costruzione ed installazione di opere fisse e
relative  pertinenze  per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi,
nella  posa  e  riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di
ricupero  marittimo,  sono considerati, agli effetti doganali, usciti
in   transito,  riesportazione  o  rispedizione,  se  esteri,  ed  in
esportazione  definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando
vengono  direttamente  avviati  nelle  zone  di impiego su natanti di
stazza  netta  non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in
attesa  dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra
delle imprese che eseguono i lavori predetti.
  Nelle   basi   operative  a  terra  e'  consentito  procedere  alla
manipolazione, allo assiemaggio, alla riparazione ed alla lavorazione
dei macchinari, materiali e prodotti di cui al comma precedente.
  Per  la  tutela degli interessi fiscali il Ministro per le finanze,
con  proprio decreto, stabilisce le modalita' per la istituzione e la
gestione  delle  basi  operative a terra, disciplina il movimento dei
macchinari,  materiali  e  prodotti di cui al primo comma fra le basi
predette ed i luoghi di imbarco e sbarco nonche' fra tali luoghi e le
zone di impiego e prescrive le misure da adottarsi per la vigilanza.