Art. 133.
                (Bolletta di importazione definitiva)

  Per  l'ammissione  delle  merci  alla  importazione definitiva deve
essere presentata apposita dichiarazione, compilata a norma dell'art.
57.
  Eseguito   l'accertamento,  liquidati  e  riscossi  i  diritti,  e'
consegnata all'operatore la bolletta di importazione definitiva".
  Oltre le indicazioni contenute nella dichiarazione e gli estremi di
registrazione,  nella bolletta deve risultare la data in cui le merci
sono  state  asportate dagli spazi doganali ovvero, per le operazioni
eseguite  fuori  di  detti  spazi,  sono  state  lasciate alla libera
disponibilita' dell'operatore.