Art. 134.
    (Condizione giuridica delle merci definitivamente importate)

  Le  merci  estere per le quali sono state osservate le condizioni e
formalita'   prescritte   per   l'importazione   definitiva   diconsi
"nazionalizzate"  e  sono equiparate, agli effetti del presente testo
unico,  a  quelle  nazionali,  salvo  che per esse non sia altrimenti
disposto.