Art. 135. (Casi nei quali e' ammessa la rispedizione all'estero o la distruzione di merci importate) Il capo della circoscrizione doganale puo' autorizzare la rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale di merci definitivamente importate quando ne sia fatta richiesta dall'intestatario della relativa bolletta o dal suo rappresentante e purche' ricorra una delle seguenti circostanze, accertata successivamente all'operazione stessa: a) quando la merce o parte di essa sia riconosciuta difettosa o comunque non conforme alle pattuizioni; b) quando la merce o parte di essa risulti avariata; c) quando sopravvenute disposizioni vietino l'utilizzazione della merce o ne limitino notevolmente la disponibilita'; d) quando, prima che la merce sia stata pagata al fornitore all'estero, intervenga una variazione della parita' ufficiale del cambio monetario dalla quale derivi per l'importatore il pagamento al fornitore predetto di una somma in lire italiane superiore di almeno il venti per cento rispetto a quella che sarebbe stata dovuta secondo il rapporto di cambio vigente al momento della importazione definitiva; e) quando per la merce importata con sospensione del pagamento dei diritti doganali o di una parte di essi, in vista della concessione di agevolazioni fiscali, tali agevolazioni siano state rifiutate; f) quando per la merce importata con agevolazioni fiscali in quanto destinata ad un determinato uso od impiego, fatti sopravvenuti e non imputabili all'importatore rendono impossibile l'impiego nell'uso agevolato previsto; g) quando sussistano altri particolari motivi che siano tali da rendere impossibile o non conveniente l'utilizzazione della merce e dipendano da fatti sopravvenuti e non imputabili all'importatore. Sono fatti salvi, per quanto concerne i casi contemplati nella lettera f), i maggiori benefici concedibili in base al terzo comma dell'art. 140.