Art. 135.
(Casi nei quali e' ammessa    la   rispedizione   all'estero   o   la
                   distruzione di merci importate)

  Il   capo   della   circoscrizione  doganale  puo'  autorizzare  la
rispedizione  all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale di
merci   definitivamente  importate  quando  ne  sia  fatta  richiesta
dall'intestatario  della relativa bolletta o dal suo rappresentante e
purche'   ricorra   una   delle   seguenti   circostanze,   accertata
successivamente all'operazione stessa:
    a)  quando  la merce o parte di essa sia riconosciuta difettosa o
comunque non conforme alle pattuizioni;
    b) quando la merce o parte di essa risulti avariata;
    c) quando sopravvenute disposizioni vietino l'utilizzazione della
merce o ne limitino notevolmente la disponibilita';
    d)  quando,  prima  che  la  merce  sia stata pagata al fornitore
all'estero,  intervenga  una  variazione  della parita' ufficiale del
cambio monetario dalla quale derivi per l'importatore il pagamento al
fornitore  predetto di una somma in lire italiane superiore di almeno
il venti per cento rispetto a quella che sarebbe stata dovuta secondo
il   rapporto   di  cambio  vigente  al  momento  della  importazione
definitiva;
    e)  quando  per  la merce importata con sospensione del pagamento
dei  diritti  doganali  o  di  una  parte  di  essi,  in  vista della
concessione  di  agevolazioni  fiscali, tali agevolazioni siano state
rifiutate;
    f)  quando  per  la  merce  importata con agevolazioni fiscali in
quanto destinata ad un determinato uso od impiego, fatti sopravvenuti
e   non  imputabili  all'importatore  rendono  impossibile  l'impiego
nell'uso agevolato previsto;
    g)  quando  sussistano altri particolari motivi che siano tali da
rendere  impossibile  o non conveniente l'utilizzazione della merce e
dipendano da fatti sopravvenuti e non imputabili all'importatore.
  Sono  fatti  salvi,  per  quanto  concerne i casi contemplati nella
lettera  f),  i  maggiori benefici concedibili in base al terzo comma
dell'art. 140.