Art. 136. (Modalita' e condizioni per ottenere l'agevolazione) La domanda per ottenere l'autorizzazione alla rispedizione all'estero od alla distruzione sotto vigilanza doganale di merce importata deve essere presentata per il tramite della dogana presso la quale e' stata eseguita l'importazione, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data del rilascio della merce alla libera disponibilita' dell'operatore e comunque non oltre sei mesi dalla data di arrivo della merce stessa nel territorio doganale. All'atto della presentazione della domanda la merce deve essere posta a disposizione della dogana. L'accoglimento della domanda e' subordinata alle seguenti condizioni: a) che sia riconosciuta in modo indubbio l'identita' della merce per la quale viene richiesta l'agevolazione con quella precedentemente importata; b) che non si tratti di merce di origine nazionale precedentemente esportata in via definitiva; c) che la merce non sia stata ancora utilizzata, a meno che l'inizio dell'utilizzazione non si sia reso necessario per poter constatare l'esistenza del motivo che giustifica la richiesta; d) che, per quanto concerne i casi rientranti nelle lettere a) e b) del precedente articolo, la parte dimostri che la difettosita' o la non conformita' alle pattuizioni ovvero l'avaria della merce gia' sussistevano al momento della accettazione della dichiarazione di importazione definitiva e che il prezzo di acquisto della merce stessa comparato a quello di prodotti similari, non era tale da far ragionevolmente presumere che essa sarebbe stata, in tutto od in parte, difettosa, avariata od invendibile.