Art. 136.
        (Modalita' e condizioni per ottenere l'agevolazione)

  La   domanda   per   ottenere  l'autorizzazione  alla  rispedizione
all'estero  od  alla  distruzione  sotto  vigilanza doganale di merce
importata  deve  essere presentata per il tramite della dogana presso
la quale e' stata eseguita l'importazione, a pena di decadenza, entro
tre   mesi   dalla   data   del  rilascio  della  merce  alla  libera
disponibilita'  dell'operatore  e  comunque  non oltre sei mesi dalla
data  di  arrivo della merce stessa nel territorio doganale. All'atto
della  presentazione  della  domanda  la  merce  deve  essere posta a
disposizione della dogana.
  L'accoglimento   della   domanda   e'   subordinata  alle  seguenti
condizioni:
    a)  che sia riconosciuta in modo indubbio l'identita' della merce
per    la   quale   viene   richiesta   l'agevolazione   con   quella
precedentemente importata;
    b)   che   non   si   tratti   di   merce  di  origine  nazionale
precedentemente esportata in via definitiva;
    c)  che  la  merce  non  sia  stata ancora utilizzata, a meno che
l'inizio  dell'utilizzazione  non  si  sia  reso necessario per poter
constatare l'esistenza del motivo che giustifica la richiesta;
    d)  che, per quanto concerne i casi rientranti nelle lettere a) e
b)  del  precedente articolo, la parte dimostri che la difettosita' o
la  non conformita' alle pattuizioni ovvero l'avaria della merce gia'
sussistevano  al  momento  della  accettazione della dichiarazione di
importazione  definitiva  e  che  il  prezzo  di acquisto della merce
stessa  comparato  a quello di prodotti similari, non era tale da far
ragionevolmente  presumere  che  essa  sarebbe  stata, in tutto od in
parte, difettosa, avariata od invendibile.