Art. 137.
     (Effetti della rispedizione all'estero o della distruzione)

  In  ordine  alla  domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla
rispedizione  od  alla  distruzione sotto vigilanza doganale di merce
importata   il   capo   della   circoscrizione  doganale  decide  con
provvedimento  motivato;  detto  provvedimento deve essere notificato
all'interessato,  per  il  tramite  della competente dogana, entro il
termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa.
  Se   la  domanda  e'  accolta,  la  rispedizione  all'estero  o  la
distruzione sotto vigilanza doganale deve avvenire, a cura ed a spese
dell'importatore,  entro  sessanta  giorni dalla data di notifica del
provvedimento.   L'avvenuta   rispedizione  o  distruzione  entro  il
predetto  termine  comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati
all'atto  dell'importazione  ed  il  rimborso  di quelli gia' pagati,
esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.
  Qualora,  nei  casi  di  cui alle lettere a) e b) dell'art. 135, la
rispedizione  all'estero  o  la  distruzione  riguardi solo una parte
della  merce  importata,  la  dogana,  per  la  parte  di  merce  che
l'interessato  intende  mantenere vincolata all'importazione, procede
ad  una  nuova  liquidazione dei diritti dovuti, eventualmente previa
rideterminazione  della classifica doganale con riferimento alla data
di   accettazione  della  dichiarazione  di  importazione  definitiva
relativa  all'intera  quantita'  di merce od al prodotto completo. In
tal caso, lo sgravio od il rimborso e' limitato alla differenza fra i
diritti  liquidati  all'atto  dell'importazione  definitiva  e quelli
risultanti dalla nuova liquidazione.
  Non  puo'  essere  autorizzata  la  rispedizione  o  la distruzione
parziale  qualora  la parte di merce residua risulti, a seguito della
nuova  classificazione doganale, di vietata importazione in base alle
vigenti  disposizioni  sui  divieti  economici  od  in  base ad altre
disposizioni.
  La   rispedizione  all'estero  e  la  distruzione  sotto  vigilanza
doganale  della  merce  importata  non  comportano l'estinzione delle
eventuali violazioni connesse con la importazione.
  Gli avanzi che dovessero residuare dalla distruzione possono essere
rispediti   all'estero   ovvero  essere  immessi  in  consumo  previo
assoggettamento  al  trattamento  fiscale  loro  proprio,  secondo la
specie, applicabile nel giorno della distruzione.