Art. 138. (Rispedizione all'estero o distruzione sotto vigilanza doganale di merci relative ad operazioni di importazione definitiva non perfezionate) La rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale puo' essere richiesta dall'importatore anche prima della registrazione della dichiarazione di importazione definitiva, qualora egli abbia gia' accertata l'esistenza o la sopravvenienza di una delle circostanze indicate nell'art. 135. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 136 e 137.