Art. 138.
(Rispedizione all'estero o distruzione sotto vigilanza doganale di
merci relative ad operazioni di     importazione    definitiva    non
                            perfezionate)

  La   rispedizione  all'estero  o  la  distruzione  sotto  vigilanza
doganale  puo'  essere  richiesta  dall'importatore anche prima della
registrazione della dichiarazione di importazione definitiva, qualora
egli  abbia  gia'  accertata  l'esistenza  o la sopravvenienza di una
delle circostanze indicate nell'art. 135.
  Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
136 e 137.