Art. 14.
(Espropriazione od occupazione  temporanea  di  locali  per la tutela
                      degli interessi doganali)

  Si    puo'    procedere,    per   causa   di   pubblica   utilita',
all'espropriazione  od  all'occupazione  temporanea  di  terreni o di
locali  occorrenti  per  gli  uffici e posti doganali o necessari per
l'esercizio della vigilanza.
  In  caso  di  urgente  necessita'  gli  organi dell'amministrazione
doganale  o  i  competenti  comandi  della guardia di finanza, previa
compilazione  dello  stato di consistenza degli immobili da occupare,
possono  procedere  alla  immediata occupazione dei terreni o locali,
suddetti,  dandone  poi  notizia al prefetto della provincia, per gli
ulteriori provvedimenti di sua spettanza.