Art. 140. (Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati) In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari di provenienza estera, importati definitivamente in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con la sospensione del dazio, e' dovuto il pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento. Il trattamento di cui al comma precedente non puo' essere concesso se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale. Puo' essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza pagamento dei diritti doganali dei quali e' stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione, dei materiali o dei macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze. I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati perche' riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto la vigilanza finanziaria ed assoggettati, agli effetti del primo comma, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero. Puo' essere consentito il trasferimento dei materiali e dei macchinari ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra i diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri indicati nel primo comma e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso e' prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.