Art. 140.
(Rimozione di materiali e macchinari  esteri impiegati in particolari
                           usi agevolati)

  In   caso   di   rimozione   dagli  usi  agevolati,  per  qualsiasi
destinazione,  dei  materiali e dei macchinari di provenienza estera,
importati  definitivamente  in  esenzione  o con riduzione di diritti
doganali  ovvero con la sospensione del dazio, e' dovuto il pagamento
dei  diritti  stessi,  calcolati  sulla  base  del valore proprio dei
materiali  e  dei  macchinari  al  momento della loro rimozione e con
l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento.
  Il  trattamento di cui al comma precedente non puo' essere concesso
se  non  a  partire  dal  terzo  anno  dalla  data di emissione della
bolletta  doganale  dalla  quale risulta la concessione del beneficio
fiscale.
  Puo'  essere  consentita la restituzione al fornitore estero, senza
pagamento  dei  diritti  doganali  dei  quali  e'  stata  chiesta  la
esenzione,  la  sospensione  o  la  riduzione,  dei  materiali  o dei
macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi
agevolati,  oppure  rimossi  dagli usi od impieghi medesimi prima che
sia   intervenuto  il  riconoscimento  del  beneficio  da  parte  del
Ministero delle finanze.
  I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati
perche'  riconosciuti  fuori  uso, possono essere ridotti in rottami,
sotto  la  vigilanza  finanziaria  ed  assoggettati, agli effetti del
primo  comma,  al  trattamento  proprio  dei  corrispondenti  rottami
provenienti dall'estero.
  Puo'  essere  consentito  il  trasferimento  dei  materiali  e  dei
macchinari ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento
deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra i diritti doganali
determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri indicati nel
primo  comma  e  l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo
impiego   od  uso  e'  prevista  l'esenzione,  la  sospensione  o  la
riduzione.