Art. 141.
       (Bolletta di cauzione e lasciapassare di merci estere)

  La  dogana  puo'  consentire che le merci estere ad essa presentate
siano spedite, per ulteriori operazioni doganali, ad altra dogana.
  Quando la spedizione si effettua per via di terra, o per via aerea,
deve   essere  presentata,  nei  modi  stabiliti  dall'art.  57,  una
dichiarazione  nella  quale,  oltre  alle  indicazioni prescritte nel
detto articolo, e designata la dogana di destinazione delle merci.
  A garanzia dell'obbligo della presentazione delle merci alla dogana
di   destinazione   nel   termine   di  cui  al  penultimo  comma  di
quest'articolo,  il proprietario deve prestare cauzione per una somma
pari all'importo dei diritti gravanti sulla merce.
  La  dogana  di  partenza,  eseguito  l'accertamento,  applica,  per
assicurare  l'identita'  e  l'integrita' della merce, piombi od altri
contrassegni  ai  colli,  ai contenitori od ai veicoli, salvo che sia
diversamente  stabilito  nel  regolamento  di esecuzione del presente
testo unico o nelle convenzioni internazionali.
  Adempiute  le  formalita' prescritte nei precedenti commi la dogana
rilascia  la "bolletta di cauzione", la quale, oltre alle indicazioni
comuni  alle  bollette  d'importazione definitiva, determina il tempo
entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazione.
  Le  precedenti disposizioni si applicano anche per la spedizione di
merci  estere  da  una  ad  altra  dogana  per via di mare, quando si
effettua   su   nave  di  stazza  netta  non  superiore  a  cinquanta
tonnellate.  Se  il  trasporto  avviene  con  nave  di  stazza  netta
superiore,  la  dogana  di  partenza  emette  "lasciapassare di merci
estere".