Art. 142. (Trasporto effettuato in parte per via marittima) Le merci estere spedite da una dogana all'altra nei casi in cui il trasporto avviene in parte per via di mare, possono essere scortate per l'intero percorso da una unica bolletta di cauzione o documento equipollente, prescindendosi dalla emissione dei documenti doganali relativamente al tratto marittimo, purche' la garanzia prestata dallo speditore sia valida per l'intero percorso e ricorra altresi' una delle seguenti condizioni: a) si tratti di merci in colli muniti di sigilli doganali o comunque di merci sicuramente identificabili; b) si tratti di merci racchiuse in contenitori rispondenti ai requisiti convenuti in sede internazionale; c) si tratti di merci trasportate mediante veicoli stradali o ferroviari che per il tratto di percorso marittimo vengono imbarcati su navi traghetto.