Art. 142.
          (Trasporto effettuato in parte per via marittima)

  Le  merci estere spedite da una dogana all'altra nei casi in cui il
trasporto  avviene  in parte per via di mare, possono essere scortate
per  l'intero  percorso da una unica bolletta di cauzione o documento
equipollente,  prescindendosi  dalla emissione dei documenti doganali
relativamente al tratto marittimo, purche' la garanzia prestata dallo
speditore  sia  valida  per  l'intero percorso e ricorra altresi' una
delle seguenti condizioni:
    a)  si  tratti  di  merci  in  colli muniti di sigilli doganali o
comunque di merci sicuramente identificabili;
    b)  si  tratti  di  merci racchiuse in contenitori rispondenti ai
requisiti convenuti in sede internazionale;
    c)  si  tratti  di  merci trasportate mediante veicoli stradali o
ferroviari  che per il tratto di percorso marittimo vengono imbarcati
su navi traghetto.