Art. 143. (Spedizione di merci in esenzione da accertamento) Per le merci in colli e' in facolta' della dogana di rilasciare la bolletta di cauzione, prescindendo dall'eseguire l'accertamento, a condizione che essi siano confezionati a macchina o comunque in modo da non far temere manomissioni; in questo caso la dogana provvede a contrassegnarli con piombi. Qualora i colli siano confezionati in modo non rispondente ai requisiti anzidetti, essi devono, a spese di chi richiede la spedizione, essere assicurati con doppio involto e con triplo piombo. La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da accertamento e' prestata, ai sensi dell'art. 141, calcolando l'importo dei diritti in ragione di lire ottomila per ogni chilogrammo di peso lordo. La richiesta per l'esenzione dall'accertamento deve essere scritta nella dichiarazione, la quale deve indicare il peso lordo, le marche, le cifre numeriche dei colli, il numero di questi e il loro contenuto secondo le voci della tariffa doganale, o secondo la denominazione commerciale. La bolletta di cauzione di cui al presente articolo puo' altresi' essere rilasciata cumulativamente per merci varie, anche se sono alla rinfusa o in colli non confezionati nei modi sopraindicati, purche' sia possibile assicurare l'identita' delle merci stesse mediante applicazione di sigilli alle aperture dei contenitori o dei veicoli ovvero mediante altri mezzi ed il vettore assuma la responsabilita' circa la regolarita' delle spedizioni e l'integrita' dei colli e delle merci.