Art. 143. 
         (Spedizione di merci in esenzione da accertamento) 
 
  Per le merci in colli e' in facolta' della dogana di rilasciare  la
bolletta di cauzione, prescindendo  dall'eseguire  l'accertamento,  a
condizione che essi siano confezionati a macchina o comunque in  modo
da non far temere manomissioni; in questo caso la dogana  provvede  a
contrassegnarli con piombi. Qualora i  colli  siano  confezionati  in
modo non rispondente ai requisiti anzidetti, essi devono, a spese  di
chi richiede la spedizione, essere assicurati con  doppio  involto  e
con triplo piombo. 
  La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da accertamento
e' prestata, ai sensi dell'art. 141, calcolando l'importo dei diritti
in ragione di lire ottomila per ogni chilogrammo di peso lordo. 
  La richiesta per l'esenzione dall'accertamento deve essere  scritta
nella dichiarazione, la quale deve indicare il peso lordo, le marche,
le cifre numeriche dei colli, il numero di questi e il loro contenuto
secondo le voci della tariffa doganale, o  secondo  la  denominazione
commerciale. 
  La bolletta di cauzione di cui al presente articolo  puo'  altresi'
essere rilasciata cumulativamente per merci varie, anche se sono alla
rinfusa o in colli non confezionati nei modi  sopraindicati,  purche'
sia possibile assicurare  l'identita'  delle  merci  stesse  mediante
applicazione di sigilli alle aperture dei contenitori o  dei  veicoli
ovvero mediante altri mezzi ed il vettore assuma  la  responsabilita'
circa la regolarita' delle spedizioni  e  l'integrita'  dei  colli  e
delle merci.