Art. 144.
     (Spedizione ad altra dogana di merci giunte per via aerea)

  Le  merci  giunte  dall'estero  per via aerea in un aeroporto dello
Stato,  che  siano  fatte  proseguire  con  il medesimo o con diverso
aeromobile   verso  altro  aeroporto  dello  Stato  sotto  il  regime
cauzionale  di cui all'art. 143, non sono soggette ad applicazione di
piombi  o contrassegni doganali od altre misure cautelative quando il
condizionamento  dei  relativi  colli  sia  tale  da rendere evidenti
eventuali manomissioni.
  Qualora  i colli predetti dal primo o dal secondo aeroporto debbano
proseguire  per via di terra, il veicolo che li trasporta deve essere
assicurato  con  sigilli  doganali  ovvero  deve  essere  scortato da
militari della guardia di finanza fino alla dogana di destinazione.
  Le  precedenti  disposizioni  si  applicano  solo per le spedizioni
effettuate  da  imprese esercenti servizi regolari di trasporto aereo
di  linea.  L'amministrazione  puo'  stabilire  che per le spedizioni
predette,  in luogo della emissione delle bollette di cauzione, siano
utilizzati altri documenti, resi validi come bollette di cauzione.