Art. 145.
                (Scarico della bolletta di cauzione)

  Nei confronti delle merci giunte da altra dogana con la bolletta di
cauzione   o   documento   doganale   equipollente  si  applicano  le
disposizioni  degli  articoli  95  e seguenti. I richiami fatti negli
articoli  95  e  98 alla dichiarazione sommaria si intendono riferiti
alla  bolletta  di  cauzione.  I  termini  di  cui  al  secondo comma
dell'art. 95 decorrono dalla data di presentazione delle merci stesse
alla dogana di destinazione.
  Se  dall'accertamento  conseguente alla richiesta di una successiva
destinazione  doganale  non  risultano  irregolarita',  la  dogana di
destinazione rilascia un "certificato di scarico", il quale libera lo
speditore dagli obblighi contratti con la bolletta di cauzione.
  Quando,  invece, si rilevano differenze in confronto della bolletta
di  cauzione  od  altre  irregolarita',  si  sospende il rilascio del
certificato  di  scarico o lo si limita ai soli colli per i quali non
sono  state  riscontrate  irregolarita'.  In  tali  casi  e'  redatto
apposito processo verbale, anche agli effetti degli articoli 305, 306
e 307.
  Il  certificato  di  scarico  puo'  essere  rilasciato  anche prima
dell'accertamento  di  cui  al  secondo  comma quando, trattandosi di
merce  che  viene  introdotta  in  magazzini  o recinti di temporanea
custodia  ovvero  di  merce  spedita  in esenzione da accertamento ai
sensi  dell'art.  143,  non  siano  state riscontrate manomissioni ai
colli,  contenitori  o  veicoli  o  comunque  non  vi sia sospetto di
irregolarita'.
  Di   regola,  le  merci  giunte  ad  una  dogana  in  esenzione  da
accertamento  non  possono  piu'  rispedirsi  ad  altra dogana con la
medesima  procedura.  Puo'  essere  fatta eccezione per i bagagli dei
viaggiatori,  per  le  spedizioni  di merci a mezzo di ferrovia e per
altri casi in cui l'accertamento presenti particolari difficolta'.
  La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza
da' diritto allo svincolo della cauzione o di parte di essa.
  Qualora  le  merci  spedite con la bolletta di cauzione non vengano
presentate alla dogana di destinazione, la dogana di partenza procede
al  ricupero  dei  diritti  dovuti  e accerta la contravvenzione agli
effetti dell'art. 305, primo comma.