Art. 146. 
                  (Spedizione di merci in transito) 
 
  Per le merci in transito attraverso il  territorio  doganale  dello
Stato si applicano le norme stabilite  nel  precedente  Capo  per  la
spedizione di merci estere da una dogana all'altra. 
  Le merci spedite da una dogana all'altra possono  essere  destinate
al transito, e alle  merci  spedite  in  transito  puo'  essere  data
qualsiasi  altra  destinazione  doganale.  In  quest'ultimo  caso  si
osservano le  norme  che  si  riferiscono  alle  operazioni  doganali
inerenti alla nuova destinazione richiesta.