Art. 148.
                      (Transito per via aerea)

  Gli  aeromobili esteri, che in virtu' di convenzioni internazionali
sono  autorizzati  ad  attraversare  lo  spazio  aereo  soggetto alla
sovranita'   italiana,  non  sono  sottoposti  ad  alcuna  formalita'
doganale,  quando  seguono,  senza approdo, le rotte prescritte dalle
disposizioni per la navigazione aerea.