Art. 149.
                    (Diverse specie di deposito)

  Le  merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto la diretta
custodia  della dogana ovvero in locali di proprieta' privata gestiti
in   base  ad  autorizzazione  dell'autorita'  doganale  nonche'  nei
magazzini   generali  di  cui  all'art.  163.  A  tali  effetti  sono
assimilate  alle merci estere quelle nazionali o nazionalizzate poste
sotto controllo doganale.
  Sono  ammesse  a  deposito  le  merci di ogni specie e di qualsiasi
origine, provenienza o destinazione, salvo i divieti o le restrizioni
stabiliti  dal  Ministro  per  le  finanze, che siano giustificati da
motivi  di  moralita'  pubblica,  di  ordine  pubblico,  di  pubblica
sicurezza,  di tutela della salute e della vita delle persone e degli
animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio
artistico,  storico  o  archeologico  nazionale  o  di  tutela  della
proprieta'  industriale  e commerciale, ovvero giustificati da motivi
attinenti  sia  alle  caratteristiche  degli  impianti  destinati  al
deposito, sia alla natura o allo stato delle merci.
  Le  merci  ammesse  al  regime  di deposito doganale possono essere
custodite  anche  in  aree  recintate,  coperte e scoperte, quando la
dogana  ritenga  che  non  ne  derivi  pregiudizio  per gli interessi
erariali.