Art. 15.
(Restrizioni per il deposito    di   merci   estere   nei   territori
                           extra-doganali)

  Il  Ministro  per  le  finanze,  con proprio decreto da pubblicarsi
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, puo' vietare la
costituzione  nei  territori  elencati  nell'art. 2, quarto comma, di
depositi  di  determinate  merci  estere, ovvero limitarli ai bisogni
degli abitanti.