Art. 15. (Restrizioni per il deposito di merci estere nei territori extra-doganali) Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' vietare la costituzione nei territori elencati nell'art. 2, quarto comma, di depositi di determinate merci estere, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.