Art. 150.
                  (Entrata delle merci in deposito)

  La  domanda  per l'introduzione delle merci in deposito deve essere
fatta con dichiarazione scritta, in conformita' dell'art. 57.
  Eseguito  l'accertamento,  la  dogana  converte la dichiarazione in
bolletta, facendone annotazione nei propri registri.
  Per  le  merci  introdotte nei magazzini di proprieta' privata deve
essere  prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare
dei diritti dovuti e delle spese.