Art. 151. (Durata del deposito) Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in deposito due anni, non computando ne' i mesi, ne' i giorni dell'anno in corso; su domanda del depositante, la dogana puo' prorogare il termine per altri due anni. Trascorso questo secondo termine, si procede in conformita' al disposto degli articoli 275 e seguenti per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, e dell'art. 82 per il pagamento dei diritti di magazzinaggio dovuti in ragione della durata del deposito. Le giacenze delle merci negli altri depositi non puo' superare i cinque anni. Il capo del compartimento doganale puo' tuttavia prolungare o ridurre il predetto periodo massimo di giacenza per motivi attinenti alla natura delle merci.