Art. 151.
                        (Durata del deposito)

  Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in
deposito  due anni, non computando ne' i mesi, ne' i giorni dell'anno
in  corso;  su  domanda  del depositante, la dogana puo' prorogare il
termine  per  altri  due  anni.  Trascorso questo secondo termine, si
procede  in conformita' al disposto degli articoli 275 e seguenti per
le  merci  che  non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, e
dell'art.  82 per il pagamento dei diritti di magazzinaggio dovuti in
ragione della durata del deposito.
  Le  giacenze  delle  merci negli altri depositi non puo' superare i
cinque  anni.  Il  capo  del  compartimento  doganale  puo'  tuttavia
prolungare  o  ridurre  il  predetto  periodo massimo di giacenza per
motivi attinenti alla natura delle merci.