Art. 152. (Manipolazioni consentite) Le merci immesse nei depositi doganali possono formare oggetto delle manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione ovvero a migliorarne la presentazione o la qualita' commerciale. L'elenco delle dette manipolazioni e' stabilito dal Ministero delle finanze in conformita' delle disposizioni adottate dal Consiglio delle Comunita' europee. Il Ministero delle finanze puo' consentire, in casi particolari, che le merci depositate nei magazzini doganali privati ed in quelli ad essi assimilati formino oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali di cui al comma precedente, alle condizioni prescritte per la temporanea, importazione.