Art. 152.
                     (Manipolazioni consentite)

  Le  merci  immesse  nei  depositi  doganali possono formare oggetto
delle  manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione
ovvero  a  migliorarne  la  presentazione  o la qualita' commerciale.
L'elenco  delle  dette manipolazioni e' stabilito dal Ministero delle
finanze  in  conformita'  delle  disposizioni  adottate dal Consiglio
delle Comunita' europee.
  Il  Ministero  delle  finanze puo' consentire, in casi particolari,
che  le  merci depositate nei magazzini doganali privati ed in quelli
ad  essi  assimilati  formino  oggetto  di  trattamenti diversi dalle
manipolazioni  usuali  di  cui  al  comma precedente, alle condizioni
prescritte per la temporanea, importazione.