Art. 153. (Uscita delle merci dal deposito) Alle merci immesse nei depositi doganali puo' essere data, in tutto od in parte, qualsiasi destinazione doganale. Per ritirare le merci dal deposito deve essere presentata, nelle forme prescritte, la dichiarazione, secondo la destinazione doganale che s'intende dare ad esse. Qualora si voglia rispedirle all'estero, si osservano le disposizioni relative all'uscita delle merci in transito. Se le merci sono spedite ad altra dogana, e' rilasciata la bolletta di cauzione o il lasciapassare di merci estere a norma dello articolo 141.