Art. 153.
                  (Uscita delle merci dal deposito)

  Alle merci immesse nei depositi doganali puo' essere data, in tutto
od in parte, qualsiasi destinazione doganale.
  Per  ritirare  le  merci dal deposito deve essere presentata, nelle
forme  prescritte, la dichiarazione, secondo la destinazione doganale
che  s'intende dare ad esse. Qualora si voglia rispedirle all'estero,
si  osservano  le  disposizioni  relative  all'uscita  delle merci in
transito.
  Se le merci sono spedite ad altra dogana, e' rilasciata la bolletta
di cauzione o il lasciapassare di merci estere a norma dello articolo
141.