Art. 154. (Distruzione merci avariate) Le merci che si sono avariate durante la giacenza nei magazzini doganali possono essere distrutte sotto controllo doganale, con abbuono dei relativi diritti. Gli eventuali scarti o residui della distruzione, sono, in caso di immissione in consumo, assoggettati in quanto tali al medesimo trattamento previsto per gli scarti o residui provenienti dall'estero, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo.