Art. 154.
                    (Distruzione merci avariate)

  Le  merci  che  si  sono avariate durante la giacenza nei magazzini
doganali  possono  essere  distrutte  sotto  controllo  doganale, con
abbuono  dei  relativi  diritti. Gli eventuali scarti o residui della
distruzione,  sono, in caso di immissione in consumo, assoggettati in
quanto tali al medesimo trattamento previsto per gli scarti o residui
provenienti    dall'estero,   ferma   restando   l'osservanza   delle
disposizioni di cui al successivo articolo.