Art. 155.
               (Determinazione del valore imponibile)

  Ai  fini  della  determinazione  del  valore imponibile delle merci
depositate   nei   magazzini  doganali  che  vengono  dichiarate  per
l'importazione  definitiva,  si applicano le disposizioni particolari
stabilite   dall'art.   10,   paragrafo  2,  della  direttiva  numero
69/74/C.E.E.  adottata  dal  Consiglio  delle  Comunita' europee il 4
marzo  1969,  anche  se incompatibili con le disposizioni preliminari
alla tariffa dei dazi doganali di importazione.