Art. 156.
  (Condizioni per il deposito sotto diretta custodia della dogana)

  Le  merci  che  vengono  depositate  nei  magazzini  sotto  diretta
custodia della dogana, devono, quando sia possibile, essere racchiuse
in colli e questi piombati.
  Su  autorizzazione e con l'assistenza della dogana, il proprietario
puo'  vigilare  sulle  merci  ed  ha facolta' di disfare i colli e di
estrarne campioni.
  Il diritto di magazzinaggio per le merci depositate e' stabilito in
base  alla  legge  ed  e' dovuto anche per le merci che si trovassero
avariate.