Art. 156. (Condizioni per il deposito sotto diretta custodia della dogana) Le merci che vengono depositate nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, devono, quando sia possibile, essere racchiuse in colli e questi piombati. Su autorizzazione e con l'assistenza della dogana, il proprietario puo' vigilare sulle merci ed ha facolta' di disfare i colli e di estrarne campioni. Il diritto di magazzinaggio per le merci depositate e' stabilito in base alla legge ed e' dovuto anche per le merci che si trovassero avariate.