Art. 157.
(Ricevuta di deposito delle merci   sotto   diretta   custodia  della
                               dogana)

  Per  le merci poste sotto diretta custodia della dogana la bolletta
di introduzione in deposito vale come ricevuta.
  Tale  bolletta  dev'essere esibita per ogni estrazione di merci che
si  intenda  effettuare  e  su  di essa la dogana, di volta in volta,
annota la specie e le quantita' delle merci ritirate.
  Quando  tutte  le merci sono state estratte dal deposito, la dogana
ritira la bolletta.
  In  caso  di  smarrimento  della  bolletta  le merci possono essere
consegnate  al  depositante soltanto previa cauzione. Questa non puo'
essere  svincolata se non alla scadenza del termine massimo di durata
del  deposito,  salvo  il  caso  che  in  precedenza venga esibita la
bolletta originale.
  Si  prescinde  dalla  cauzione  se le merci sono ritirate da chi e'
riconosciuto dalla dogana come proprietario delle merci stesse.